A distanza di 257 anni la lezione di Beccaria è ancora inascoltata

"Dei delitti e delle pene". Se n’è parlato insieme al dott. Carlo Nordio ex Magistrato, Raffaele Della Valle avvocato e Iuri Maria Prado giornalista de “Il Riformista”.

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Un Classico che torna sempre di moda quello presentato nella 126esima serata di Lodi Liberale: l’argomento di consueta attualità intellettuale è il libretto di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene“. Se n’è parlato insieme al dott. Carlo Nordio ex Magistrato, Raffaele Della Valle avvocato e Iuri Maria Prado giornalista de “Il Riformista”.

“Il testo è del 1764. L’autore, Cesare Beccaria, è un pioniere del liberalismo giuridico e questo è un testo da leggere per chi fosse interessato alla giurisprudenza o alla carriera nel settore della legge!” Secondo il presidente di Lodi Liberale, nella formazione dei giuristi, sarebbe importante anche leggere i libri che fanno la cultura della legge in Italia: Beccaria parla della differenza tra il peccato e il reato, dell’illegittimità della tortura e della pena di morte, del principio per cui quanto non è vietato è lecito, lontano dal giusnaturalismo, la condanna della delazione, delle taglie, la certezza della pena, sulla durata dei processi, il diritto al porto d’armi, etc…

“Perché ogni pena non sia la violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.” Cesare Beccaria

“Facendo riferimento alla situazione attuale possiamo dire che i principi a cui si ispira Beccaria sono quelli dell’illuminismo e dell’utilitarismo, essenzialmente inglese e francese, in particolare veicolando pensatori come Locke e Voltaire. Questi principi sono abbastanza semplici: la legge deve essere ragionevole, deve dire in modo chiaro e distinto ovvero tipicizzare il reato e connettervi una pena, per di più rispettare il principio della retroattività della legge penale per cui nessuno può essere punito per un reato precedente alla legge, nonché tener fede alla proporzione della pena.” Secondo Carlo Nordio esiste un principio umanista nella pena, ma bisogna cercare di capire ad oggi che tipo di sviluppo ha avuto, questa logica.

LO STRANO CASO DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA

“A seguito delle modifiche da parte della Corte Costituzionale e delle integrazioni e dello sviluppo delle norme, specialmente rispetto ai reati evanescenti, hanno lavorato in direzione opposta alla tassatività e alla chiarezza della norma, spesso confliggono con i principi stessi – ha detto Nordio – ma oltre a queste lampanti casistiche emergono casi in cui, in riferimento ad esempio alla non retroattività della norma, nel presente legislativo, non si è tenuto conto neppure di quanto sopra. Molto spesso di fronte alle condanne si cita il principio per cui la pena deve rieducare il condannato, ma di fatto non è così, ad esempio nel caso dell’ergastolo ostativo. Ma questo è un principio che ha implicazioni diverse, si pensi ai casi dei pentiti di mafia.”

Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, è non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati.

A distanza di 257 anni la lezione di Beccaria è ancora inascoltata.

“Un appello a Beccaria, in genere, scatta quando si intravede un rischio dell’imbarbarimento del sistema giudiziario: in questo senso l’associazione è stata lungimirante nel presentare questo testo – ha detto Raffaele Della Valle – poiché siamo in piena cultura del sospetto. La cultura del sospetto nei processi nasce e si sviluppa nei meandri del sistema giudiziario, dalla base alla cima. Tutti i giorni per un avvocato si presentano casi ricchi di mescolanza tra accuse e sospetti, che divengono prove fatue, visto che sono invece accompagnati da avverbi di dubbio. Si tratta di una situazione anomala.”

LA PRESCRIZIONE? UN PROBLEMA LEGATO ALLA LUNGHEZZA DEI PROCESSI

“Pensare che un processo possa durare oltre un tempo utile è un’utopia, per questo richiamarsi a Beccaria non è un errore, bensì tornando all’arco voltaico (credo che volesse dire di volta perché non capisco che c’entra una scossa con l’argomento) tra l’umanesimo latino della legge come intelletto e cuore, alla nostra visione della Costituzione che introduce principi certi, che si trovano proprio in questo libro, si torna a un’opera che ha ancora molto da dire. Chi da questo libro si allontana, si allontana dalla giustizia giusta”.

“Sul difficile tema delle regole del processo siamo in alto mare, spesso a partire dal capo di incolpazione”.

“La speranza fa la differenza per un uomo in carcere, visto che il suo domani è legato alla redenzione. Beccaria è stato caratterizzante la Legislazione europea, sin da subito. La sua opera è stata mimata dalle legislature internazionali europee e parafrasata nella Costituzione Italiana” quindi, secondo l’avvocato, il sistema in sé, deve far capire in che direzione deve andare il legislatore per servire la civiltà.

L’opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall’azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebb’essere dai popoli creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima società (§ VIII, p. 168).

«Non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d’una nazione per prevenirlo» (§ XXXI, pp. 254-56).

DISTANZA TRA BECCARIA E OGGI? NON PROPRIO

“Il libro di Beccaria è scritto in un italiano ficcante del ‘700, già per questo fatto dovrebbe essere letto nelle scuole. Il suo contributo da intellettuale del tempo, rivolto alla sua cerchia di afferenti, riguardava una comunità popolare composta da persone in grave condizione economica, culturale e sociale. Il suo tono magnanimo di nobile coltivato, distante dalla società, nell’opera, prende direzioni chiare in merito all’ottica di risollevare una società molto diversa rispetto a quella attuale – ha detto Iuri Maria Prado – anche se di fatto il testo è ancora attualissimo. Parliamo di in-conclusioni fattuali a distanza di 250 anni”.

COVID E L’AMALGAMA DI NORME INEFFICACEMENTE LIBERTICIDE

“Il diritto in Italia, oggi come oggi, non è una condizione stabile, certa, acquisita, e basta andare indietro nei mesi recenti per renderci conto che 60 milioni di persone sono rimaste sospese per giorni nella certezza di non sapere che cosa si possa e non si possa fare. Questo contraddice appunto il testo di Beccaria in cui si dice che, in ogni momento, un cittadino deve essere certo di quando sia reo e di quando sia innocente. Questo in Italia non è – secondo Prado – sia rispetto alle leggi, che rispetto alla somma enorme di comminazioni che sono state fatte nell’ultimo anno”.

Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un’utile virtù, dev’essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perché i mali anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l’idea dei maggiori, massimamente quando l’impunità, che l’avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. Cesare Beccaria

“Non è un caso che l’attività della giustizia, specialmente in sede penale, si sia ritratta. L’attenuazione dell’attività inquirente, probabilmente, è conseguenza della ricaduta dell’imbarbarimento del costume normativo, inefficace, liberticida, supportato da molta Polizia e da poco intervento giuridico in sé. Questo è un ricasco antidemocratico.” Secondo Prado il discorso si allargherebbe quindi a moltissimi punti dell’opera di Beccaria.

Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore, e non dell’esecutor delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizii particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti, o che la pena non n’è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell’impunità, è un far credere che potendosi perdonare, le condanne non perdonate sian piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi, quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d’impunità? Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore.

Durante la serata si sono toccati argomenti di attualità, come ad esempio le intercettazioni e le ingerenze della stampa nell’investigazione, visto che “la tendenza” è di sbattere il mostro in prima pagina, a prescindere, sfruttando l’onda delle intercettazioni che riescono ad uscire dal segreto, violando – in un certo senso – le garanzie che un processo dovrebbe tenere ben salde.

A cura di Martina Cecco

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