Osservazioni sullo schema di regolamento di cui all’art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs 152/2006

0
649

Come premessa alle osservazioni specifiche di seguito presentate esprimiamo la nostra preoccupazione relativamente all’alleggerimento delle valutazioni di impatto di interventi a diverso livello, che hanno potenziali impatti sull’ambiente e sulla salute umana.

 

La legislazione sulla VIA prevede valutazioni sull’ambiente e sulla salute e la sua piena attuazione rappresenta la condizione principale per identificare rischi e poterli monitorare.

Sono chiare e vengono in più sedi dichiarate le priorità di rispetto dell’ambiente e di protezione della salute delle comunità, la necessità di contribuire a limitare i cambiamenti climatici in corso, la necessità della massima attenzione per evitare danni che si possano ripercuotere sulle future generazioni  e per evitare l’aumento delle iniquità sociali.

 

Il territorio italiano soffre di abbandono in diverse tipologie di siti: i luoghi sottoposti a dissesto idrogeologico; i siti definiti prioritari per le bonifiche, sia su scala nazionale che regionale; i siti inquinati e abbandonati. Proprio questi luoghi hanno bisogno della massima attenzione pubblica, per garantire che tornino alla fruibilità pubblica o produttiva.

 

Non solo, le attività produttive in generale hanno la necessità di essere realizzate in condizioni di massima sicurezza e di alta qualità, garantita tra le altre cose anche da valutazioni di impatto sia ambientale che sanitario, che le autorità responsabili di un paese europeo hanno il dovere di garantire ai propri cittadini.

 

Nello specifico del presente schema di regolamento di cui all’art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs 152/2006, si nota:

  • Articolo 6, 11 – per rendere attuabile questo articolo, così come le altre che hanno necessità di pareri espressi in tempi brevi dalle autorità competenti e in particolare dalle ARPA, va verificata la presenza delle opportune competenze nelle agenzie interessate e si sottolinea la necessità di coinvolgere anche le autorità sanitarie nelle opportune specifiche valutazioni.

  • La possibilità di rafforzare le risorse umane e strumentali esistenti è contraddetta dell’articolo 12, comma 4, che indica la indisponibilità di risorse finanziarie dedicate.

 

Allegato I

Opere esentate da rispettare i requisiti elencati:

non è possibile indicare in modo generico tutte le tipologie degli interventi ricompresi nel comma a) , che possono essere in siti di bonifica per progetti del PNRR – si fa notare che tutti gli interventi del PNRR devono rispettare il requisito di “non arrecare un danno significativo” (Regolamento UE 2019/2088), che non può prevedere la rimozione delle attività di valutazione preventiva, come sembra evincersi dalla presente norma.

 

Per i comma b) e c) si esprime preoccupazione per la generica definizione generale sia degli impianti fotovoltaici, che potenzialmente hanno un impatto negativo sull’ambiente e la salute delle comunità, sia delle unità sperimentali per la produzione di idrogeno, per cui manca una qualunque specifica, e si può supporre si tratti di produzioni effettuate con utilizzo d i tradizionali combustibili fossili (idrogeno blu, che può produrre più emissioni climalteranti rispetto a gas, petrolio e carbone).

 

Allegato 2

 

In riferimento invece all’Allegato 2, articolo 12, comma 2, che si riferisce

agli “adempimenti per cittadini ed imprese e agli oneri informativi conseguenti, valutiamo che i cittadini debbano essere sempre informati anche degli “interventi e le opere non soggetti a valutazione delle interferenze”.

Ciò al fine di permettere, in ottemperanza del Decreto Trasparenza 33/2013 dove la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, il monitoraggio civico rispetto alle modifiche effettuate. Sempre lo stesso decreto considera i dati ambientali come quelli in obbligo di pubblicazione, così come il recepimento della Convenzione di Aarhus sul diritto alle informazioni ambientali e alla partecipazione civica.  nello stesso Testo Unico Ambientale.

 

Ci auguriamo pertanto che proprio alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del programma Next Generation UE, il MITE, gli enti di controllo coinvolti e le stesse imprese, favoriscano il processo di partecipazione della cittadinanza alle bonifiche ambientali, proprio per perseguire l’interesse comune del ripristino delle aree contaminate e della loro restituzione agli usi in modo rispettoso e salubre per l’ambiente e la salute umana e dell’ecosistema.

 

Rosalia Rita Battaglia

Presidente Cittadini Reattivi APS

www.cittadinireattivi.it

 

Alessandro Marescotti

Presidente Peacelink

Roberto Romizi

Presidente Associazione Italiana Medici per l’Ambiente

www.isde.it

 

Silvio Parzanini

Circolo di Legambiente Franciacorta

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci il tuo nome