Alla corsa per l’accaparramento delle risorse dei conti dormienti

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Tremonti a far conciliare Diritto Bancario e Diritto di Proprieta’

di Martina Cecco

I conti che secondo la stima fatta da Adusbef e da Poste Italiane, stima fatta includendo conti correnti, libretti al portatore, buoni fruttiferi maturati e depositi bancari a vario titolo supera il milione e mezzo di certificati, che per inattivita’ superiore ai 10 anni e per non possibilita’ di raggiungere il reale titolare (in vita o meno) saranno fatti convergere in un fondo comune destinato alle vittime dei crack finanziari, anche se gia’ si parla di devolvere a destinazioni multiple questo danaro; ma rimaniamo in tema.

Questa che si presenta come una operazione urgente e’ di fatto una forzatura, un’anticipazione dei tempi in fatto di diritto bancario. La manovra ha creato allarmismo, perche’ tende a rincorrere il Diritto alla Proprieta’.

L’atto che il Ministero intende concludere entro il 16 dicembre prossimo, con una operazione bancaria nazionale, prevede che sia delegato il vostro istituto di credito al compito di agire in facolta’di devolvere le somme giacenti all’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia, a conti fatti, ma la manovra e’ anticipata rispetto ai tempi della burocrazia. A conti fatti e’ una azione bancaria della durata complessiva di 20 anni e qualche mese: i 10 anni dalla giacenza e i 10 anni di vacanza, vediamo perche’.

Quella che ha tutto l’aspetto di una improbabile corsa all’oro e’ in realta’ una operazione che ha reversibilita’ nei seguenti casi.

I conti dormienti si possono in prima fase “risvegliare” con anche solo una semplice comunicazione di esistenza del possessore con aggiornamento della posizione, estratto conto, cambio anagrafiche, verifica del domicilio, etc .. nonche’ in caso di sentenze – giurisprudenza – atti testamentari – impedimenti burocratici che non permettono di mettere mano al danaro: in queste situazioni i depositi non potranno essere recuperati ignaro il possessore, cioe’ senza averne fatta comunicazione.

Nel caso in cui impedimenti non permettono di movimentare entro i sei mesi dalla comunicazione e’ sufficiente una attestazione notarile o una sentenza del tribunale per bloccare l’operazione di “reclutamento” delle risorse inattive, che devono superare i 100,00 euro di deposito.

Infine, nel caso in cui il possessore del danaro sia in vita ma non possa essere contattato o se in morte ma i suoi eredi non possono accedere alle risorse, i depositi ritenuti inattivi, previo pubblicazione in appositi elenchi dell’istituto e su quotidiano nazionale, che fossero acquisiti senza aver accertato esistenza del proprietario (Art. 42 Costituzione) godono del diritto di rimborso se la richiesta viene fatta entro 10 anni. I tempi per il rimborso sono quelli applicati dal vostro istituto di credito, o nei casi di mancanza dal Codice Civile.

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