Se la riforma elettorale muove dalla legge Mattarella

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Alla Circoscrizione Italia Settentrionale, con una popolazione di 22.871.237 abitanti, spetterebbero 55 seggi (tutti con quoziente pieno).
Alla Circoscrizione Italia Centrale, con una popolazione di 17.563.779 abitanti, spetterebbero 42 seggi (tutti con quoziente pieno).
Alla Circoscrizione Italia Meridionale e Insulare, con una popolazione di 18.998.728 abitanti, spetterebbero 46 seggi (dei quali 45 con quoziente pieno ed uno per il maggior resto, quantificato in 295.828).

In ciascuna circoscrizione non sarebbero ammesse all’assegnazione dei seggi le liste la cui cifra elettorale circoscrizionale fosse inferiore al quattro per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima (Nota: l’articolo 83 del Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, come modificato dall’articolo 5 della legge n. 277/1993, prevedeva invece una soglia di sbarramento nazionale: aver «conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi»). Tale regola si applicherebbe in modo uguale nei confronti di tutte le liste, incluse quelle facenti parte della coalizione risultata più votata.
Saltando tutti i passaggi intermedi ed arrivando al dunque, i 93 seggi attribuiti con sistema maggioritario alla coalizione più votata sarebbero assegnati nel modo seguente: trentasei nella circoscrizione Italia Settentrionale, ventisette nella circoscrizione Italia Centrale, trenta nella circoscrizione Italia Meridionale e Insulare.

I 50 seggi da attribuire con metodo proporzionale alle altre liste sarebbero distribuiti nel modo seguente: diciannove nella Circoscrizione Italia Settentrionale, quindici nella Circoscrizione Italia Centrale, sedici nella Circoscrizione Italia Meridionale e Insulare.
Gli Uffici centrali circoscrizionali della circoscrizione Italia, Settentrionale, della circoscrizione Italia Centrale, della circoscrizione Italia Meridionale e Insulare sarebbero, rispettivamente, costituiti presso la Corte d’appello di Milano, presso la Corte d’appello di Roma, presso la Corte d’appello di Napoli. Si potrebbero applicare, in quanto compatibili, le norme procedurali vigenti per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia nel Parlamento europeo (in quel caso le circoscrizioni sono cinque).
Spero di aver contribuito a chiarire gli esatti termini delle questioni di cui si sta discutendo, affinché almeno i miei pochi lettori abbiano maggiore consapevolezza.

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