L’Italia riparte da qui

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COMUNICAZIONI, PROMUOVERE LE RETI NGN NELLE AREE A FALLIMENTO DI MERCATO.

Occorre promuovere la realizzazione di reti di nuova generazione nelle aree dove con ogni probabilità gli operatori di mercato non effettueranno investimenti commerciali nel prossimo futuro, conformemente agli Orientamenti comunitari. Parallelamente è necessario rimuovere
non giustificati ostacoli di carattere amministrativo alla realizzazione delle reti da parte degli operatori del settore e, in particolare, dei nuovi entranti anche per ridurre possibili fonti di contenzioso.

SERVIZI POSTALI, RIDEFINIRE IL SERVIZIO UNIVERSALE E SCORPORARE BANCO POSTA.

Nel settore postale è necessario delimitare il perimetro del servizio universale limitandolo esclusivamente a quei servizi essenziali che l’utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale, individuati dall’Autorità di regolazione preposta. Va inoltre ridotta la durata dell’affidamento del servizio stesso a poste (attualmente fissata a 15 anni). L’esenzione Iva non va inoltre applicata alle prestazioni di servizi postali le cui condizioni siano oggetto di negoziazione individuale.
Quanto all’attività di Banco Posta, occorre prevedere la costituzione di una società separata da Poste Italiane, che abbia come oggetto sociale lo svolgimento dell’attività bancaria a pieno titolo e che risponda ai requisiti della normativa settoriale contenuta nel Testo unico bancario.

BANCHE E ASSICURAZIONI, VIETARE LA VENDITA DI POLIZZE ABBINATE AI MUTUI, RIDURRE LE COMMISSIONI INTERBANCARIE.

Secondo l’Antitrust è preferibile limitarsi a intervenire sulla metodologia di calcolo e sul livello delle commissioni interbancarie multilaterali, piuttosto che prevedere prezzi massimi o minimi delle commissioni applicate dalle banche agli esercenti. Va inoltre introdotto il divieto per la banca che stipula un mutuo o un finanziamento di vendere contemporaneamente una polizza collegata a quel contratto.

Sul fronte della Rc Auto occorre migliorare il meccanismo del risarcimento diretto, prevedendo soglie ai rimborsi ricevuti dalla compagnia del danneggiato modulati in funzione degli obiettivi di efficienza che devono essere raggiunti dalle compagnie. Dall’ambito della procedura di risarcimento diretto vanno comunque esclusi i danni alla persona.

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